1. È istituita in Foggia una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compresa la corte di assise di Foggia.
1. È istituita in Foggia una sezione distaccata della corte di appello di Bari, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e di Lucera.
1. Il Governo determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 2, rivedendo le piante organiche di altri uffici.
1. Il Governo è autorizzato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire la data di inizio del funzionamento della corte di assise di appello di cui all'articolo 1 e della sezione distaccata di corte di appello di cui all'articolo 2.
1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici di cui alla presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello di Bari ed appartenenti per ragioni di territorio alla competenza